GdF fuori sede, la competenza territoriale è solo dell'Ufficio
Pubblicato il 09 gennaio 2015
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n.
90 depositata l'8 gennaio 2015, ha ritenuto
valido l’avviso di accertamento basato sulla verifica effettuata da un reparto della Gdf non avente competenza territoriale rispetto alla sede della contribuente accertata e annullato con rinvio la relativa sentenza della Ctr.
A differenza dell'amministrazione finanziaria per la GdF, che non è un organo del ministero delle Finanze ma un corpo militare nazionale, non si applicano le delimitazioni di competenza territoriale per accessi, ispezioni e verifiche.
Infatti, il comma 2 dell’articolo 31 del Dpr
600/73 (Attribuzioni degli uffici delle imposte), che limita la competenza all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto accertato, è circoscritta all’attività del Fisco.
A rimarcare tale autonomia la facoltà della GdF, ex artt. 51 e 52 del dpr 633/1972, di svolgere l’attività ispettiva anche con propria iniziativa, non necessitando della preventiva richiesta da parte degli uffici finanziari.