GdF fuori sede, la competenza territoriale è solo dell'Ufficio

Pubblicato il 09 gennaio 2015 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 90 depositata l'8 gennaio 2015, ha ritenuto valido l’avviso di accertamento basato sulla verifica effettuata da un reparto della Gdf non avente competenza territoriale rispetto alla sede della contribuente accertata e annullato con rinvio la relativa sentenza della Ctr.

A differenza dell'amministrazione finanziaria per la GdF, che non è un organo del ministero delle Finanze ma un corpo militare nazionale, non si applicano le delimitazioni di competenza territoriale per accessi, ispezioni e verifiche.

Infatti, il comma 2 dell’articolo 31 del Dpr 600/73 (Attribuzioni degli uffici delle imposte), che limita la competenza all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto accertato, è circoscritta all’attività del Fisco.

A rimarcare tale autonomia la facoltà della GdF, ex artt. 51 e 52 del dpr 633/1972, di svolgere l’attività ispettiva anche con propria iniziativa, non necessitando della preventiva richiesta da parte degli uffici finanziari.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy