Gas, tetto allo sconto in bolletta

Pubblicato il 18 gennaio 2008

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 di ieri, è intervenuta a chiarire le modalità di applicazione dell’imposta sui consumi di metano, contenute nel decreto legislativo 26/2007, che ha recepito, a sua volta, la direttiva 2003/96/Ce sulla tassazione dei prodotti energetici. L’Agenzia ha precisato che l’aliquota del 10% deve essere applicata non solo per gli “usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda”, come prevedeva la vecchia normativa, ma anche per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi annui”. Lo scaglione di consumo di 480 metri cubi, applicabile dal 2008, è riferito a ciascun anno solare, per cui, dal 1° gennaio di ogni anno o dalla data di attivazione della somministrazione, i consumi sono imputati a questo scaglione fino a quando non vengono raggiunti i 480 metri cubi di consumo. L’agenzia ha inoltre stabilito che per i contratti di fornitura inferiori all’anno, l’agevolazione resta anche se cambia la società fornitrice, che terrà conto di quanto già consumato dal cliente.

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