Con sentenza n. 11002 depositata il 27 maggio 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un venditore, avverso la sua condanna al risarcimento per danni da evizione.
La vicenda riguarda, in particolare, la vendita di alcuni dipinti antichi da parte di un parroco alla titolare di un negozio di antiquariato. Quest'ultima a sua volta, l'anno dopo aveva venduto i medesimi quadri ad un altro acquirente.
Successivamente, tuttavia, il parroco primo venditore aveva denunciato il furto dei dipinti, specificmanete indicando l'autore del reato.
Nell'ambito del processo a quest'ultimo, pertanto, i predetti quadri venivano sottoposti a sequestro penale, di modo che la negoziante di antiquariato si trovava costretta a restituire all'ultimo acquirente, il corrispettivo da esso ricevuto.
Gli eredi della negoziante nel frattempo deceduta, dunque, chiedevano ed ottenevano – in primo e secondo grado – la condanna del parroco venditore al risarcimento dei danni conseguenti alla denunciata evizione, oltre a quelli morali scaturiti dal fatto – reato di cui erano parti offese.
Avverso tale condanna, il parroco ricorreva in Cassazione, censurando l'asserita buona fede degli acquirenti (tutti antiquari), sull'assunto che la vendita dei quadri, in quanto beni di interesse artistico, avrebbe dovuto essere accompagnata da un'autorizzazione certificativa. La mancanza di questa, nonchè l'assenza dello stesso parroco alla consegna dei quadri, avrebbe dovuto, dunque, far dubitare della liceità della vendita.
La Cassazione, nel respingere detta censura, ha invece dedotto la buona fede degli acquirenti, dal momento che la vendita dei quadri era avvenuta ad un prezzo congruo e che la disponibilità degli stessi da parte di un sacerdote, non avrebbe certo consentito di dubitare della loro legittima provenienza.
D'altra parte - ha poi precisato la Suprema Corte - in tema di compravendita, la garanzia da evizione prescinde dalla colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e quindi non è esclusa nemmeno dalla conoscenza che il compratore abbia della possibile causa di evizione, in effetti poi verificatasi.
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