Garante Privacy. Notizia non rimossa dal web, se attuale e d’interesse

Pubblicato il 01 aprile 2015 Con provvedimento del 18 dicembre 2014 (in newsletter del Garante del 31 marzo 2015), il Garante per la protezione dei dati personali, ha deciso in ordine al ricorso – ritenuto infondato – presentato nei confronti della società di Google.

Il ricorrente lamentava in particolare, il rinvenimento sul web, mediante il motore di ricerca della stessa Google, di un articolo di un quotidiano locale, contenente suoi dati personali in rifermento ad una vicenda giudiziaria in cui era coinvolto.

Chiedeva pertanto, rivolgendosi al Garante, la deindicizzazione della Url che lo riguardava o l’adozione di qualunque altra misura tecnicamente idonea a far sì che, digitando il proprio nominativo nel motore di ricerca, lo stesso non fosse immediatamente associato alle indagini giudiziarie in corso.

Ha tuttavia sottolineato il Garante in ordine alla presente vicenda – negando la richiesta di deindicizzazione - come il trattamento dei dati fosse stato qui condotto conformemente agli artt. 136 e ss. D.Lgs 196/2003 (c.d. Codice Privacy), nonché, al “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”.

Né è stata rilevata la sussistenza dei presupposti di cui alla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea C- 131/12 del 13 maggio 2014 sull’esercizio del diritto all’oblio (ovvero, attualità della notizia, continenza ed oggettività dell’esposizione, necessarie affinché prevalga il diritto alla libertà di informazione rispetto al diritto dell’interessato all’oblio), posto che, nel caso di specie, le informazioni sono risultate assolutamente recenti, veritiere e di pubblico interesse.

Altro discorso poi, per quanto riguarda lo “snippet” dell’articolo in questione (ovvero, il riassunto in poche righe, che compare sotto il titolo), su cui il ricorrente aveva parimenti chiesto di intervenire in modo che il proprio nominativo non fosse già da qui associato alla notizia principale del pezzo.

Sul punto, il Garante ha tuttavia dichiarato il “non luogo a provvedere", avendo già la società resistente, quale titolare del trattamento dei dati, dato adeguato riscontro alla richiesta dell’interessato.
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