Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, ha annullato – su ricorso di un avvocato - il Bando di gara indetto da Consip S.p.a. per l’affidamento di alcuni servizi tra cui di consulenza legale, in proposito richiedendo i seguenti requisiti: che i partecipanti alla gara avessero un fatturato globale non inferiore a 20.000.000,00 di euro per consulenze strategico organizzative ed un fatturato per servizi legali nel diritto amministrativo di almeno 2.000.000,00 di euro (di cui almeno 1.000.000,00 di euro conseguiti per prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici, all'interno di tre esercizi finanziari). Requisiti ritenuti eccessivamente restrittivi della platea di concorrenti ad un numero limitatissimo di associazioni con conseguente effetto di sbarramento del mercato (di fatto, si erano presentati in tre).
Non solo, invece di procedere alla suddivisione in lotti, sia qualitativamente che quantitativamente differenziati, Consip. S.p.a. aveva bandito la gara in un unico lotto che riguardava promiscuamente il servizio di consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica volto a supportare le sue attività. Previsione, questa, censurabile – secondo il Collegio amministrativo – poiché trascende i limiti di concorrenza, ragionevolezza e proporzionalità, che connotano il margine di discrezionalità dell’Amministrazione. Immotivatamente ed irragionevolmente, difatti, si accorpa in un’unica gara una tipologia di servizi (per di più non specificata) le cui dimensioni economiche dovrebbero indurre al frazionamento in più lotti, proprio per non restringere irrazionalmente la partecipazione degli operatori del settore.
Né si sarebbe potuto chiedere agli avvocati partecipanti – conclude il Consiglio di Stato con sentenza n. 3110 del 26 giugno 2017 - una particolare specializzazione (diritto amministrativo), posto che, ai sensi della Legge forense, qualunque avvocato è giuridicamente abilitato alla prestazione in gara, mentre la qualifica di specializzazione (art. 9 Legge n. 247/2012) è essenzialmente volontaria e ad effetti promozionali e non introduce alcuna privativa od esclusiva in materia.
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