Oggetto della risoluzione 161 del 22 dicembre 2017, emessa dall'Agenzia delle Entrate, è l'applicabilità dell’articolo 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla lettera d) dell’articolo 178 del TUIR in caso di fusione per incorporazione tra due società comunitarie entrambe con stabile organizzazione in Italia.
L'Agenzia, dunque, spiega il riporto delle perdite fiscali riferibili a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che, in seguito a una fusione transnazionale, viene incorporato in un altro soggetto non residente anch’esso operante in Italia tramite stabile organizzazione.
Si ricorda che il disposto dell’articolo 181 del Tuir non disciplina il caso in esame, cioè il riporto delle perdite fiscali maturate prima della fusione dalla stabile organizzazione del soggetto incorporato (articolo 178 del Tuir lettera d).
Richiamando la Risoluzione n. 175/E del 2009, l'Agenzia chiarisce che anche in tal caso trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali sancito dal TUIR in materia di fusioni “domestiche”, nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione, per le fattispecie per cui sia acclarato che:
Al contrario, nel caso in cui alcuni beni vengano “distolti” dalla stabile organizzazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 179, del TUIR, si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 178, del TUIR, eventualmente fuoriusciti dalla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Si legge nella risoluzione che nel caso in cui nel territorio dello Stato si verifica l’integrazione di attivi, in virtù di un’operazione transnazionale che determina l’attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società “conferente” ad una stabile organizzazione preesistente, riferibile alla società “beneficiaria”, la norma deputata a disciplinare il riporto delle eventuali perdite fiscali pregresse è l’articolo 181 del TUIR, anche se la fattispecie in esame non è espressamente inclusa nel dato letterale.
Ma se, come di consueto accade, l’intero patrimonio della stabile organizzazione della “conferente” confluisce nella stabile organizzazione riferibile alla società “beneficiaria” costituita appositamente in occasione dell’operazione straordinaria, tale per cui non può esservi integrazione di attivi, la norma in commento non troverà, di fatto, applicazione.
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