Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, si sono pronunciate in tema di rapporti processuali e sostanziali dopo un’operazione di fusione societaria.
Hanno risolto, in particolare, il contrasto giurisprudenziale esistente con riguardo alla legittimazione processuale della società incorporata, cancellata dal registro delle imprese.
Nell'occuparsi delle sorti della società incorporata o fusa, la Cassazione ha in primo luogo compiuto un’articolata disamina in ordine ai profili societari delle operazioni straordinarie, tra le quali rientra la fusione societaria.
E’ stato ricordato, in tale contesto, il disorientamento creato all’interno della giurisprudenza di legittimità con riguardo a tale ultima operazione: da una parte, la tesi della natura evolutivo-modificativa con sopravvivenza della società incorporata o fusa, dall’altra, la tesi dell’estinzione con effetto dovolutivo – successorio.
Per risolvere il contrasto interpretativo rilevato, le SSUU hanno ritenuto opportuno procedere con l’analisi e la ricostruzione del sistema di riferimento, anche alla luce dell’interpretazione sistematica secondo il diritto comunitario ed eurounitario.
Sono stati esaminati, punto per punto, gli aspetti sostanziali della vicenda della fusione societaria - ossia concentrazione, successione ed estinzione - aspetti che, secondo la Corte, “non possono essere disgiunti da quelli processuali”.
Per quel che concerne la legittimazione processuale, quindi, le Sezioni Unite hanno concluso come la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fondi la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata.
Quest’ultima, per contro, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, non vanta nemmeno una propria autonoma legittimazione attiva o passiva.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'articolo 105 Cpc, nel rispetto delle regole che lo disciplinano”.
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