Non si può parlare correttamente di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.
E’ sulla base di questo assunto che la Suprema corte ha annullato la sentenza con cui uomo era stato condannato per furto aggravato dopo che si era impossessato di tre bottiglie di champagne esposte in un supermercato, occultandole in una borsa e non pagandone il corrispettivo.
Per la Corte era fondata, in particolare, la specifica doglianza relativa alla richiesta di riqualificazione del fatto in termini di furto tentato e non consumato, poiché era emerso che il personale del supermercato aveva sorvegliato tutte le fasi della condotta furtiva da lui posta in essere, in modo da poterla interrompere in ogni momento.
Tale configurazione, anche se risultava essere del tutto coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, era stata disattesa dalla Corte territoriale in adesione ad un diverso orientamento giurisprudenziale.
Nel testo della sentenza n. 54311 depositata il 1° dicembre 2017, la Corte di cassazione ha riconosciuto come superato detto ultimo orientamento, ribadendo e dando continuità alla pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 52117/2014 secondo la quale nel caso di furto commesso in un supermercato, ai fini della qualificazione della condotta illecita come tentativo e non come reato consumato, non rileva il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce dai banchi di vendita abbia oltrepassato o meno le casse.
Orbene, nell’ipotesi considerata dalle sezioni Unite, molto specifica e pressoché analoga al caso esaminato, la condotta andava considerata come tentativo di furto, in quanto “il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo”.
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