A seguito della pubblicazione nella G.U. del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) emerge che i contratti a tempo determinato stagionali sono esclusi dai limiti di durata, dall’obbligo della causale giustificatrice, dal rispetto degli intervalli in caso di rinnovo e dai limiti numerici previsti per la generalità dei contratti a termine.
Inoltre, il D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto che i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In merito occorre tener presente che per attività stagionali si intendono quelle individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Tuttavia, fino a quando non sarà adottato il citato decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 1525/1963.
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