In presenza di determinate condizioni, le borse di studio erogate da un ente ai figli dei propri dipendenti per meriti scolastici non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In questo senso la risposta n. 231 del 28 novembre 2024 resa dall’Agenzia delle Entrate.
L’ente istante specifica che intende erogare borse di studio scolastiche e universitarie ai figli dei dipendenti a condizione che vengano raggiunti determinati livelli da parte dello studente.
Inoltre, si richiede che:
Si chiede:
Il Fisco ricorda che vige il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, ragion per cui sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, lo stesso articolo 51, al comma 2,del Tuir, stabilisce che non concorrono al reddito le somme, i servizi e le prestazioni fornite dal datore di lavoro ai dipendenti per l'accesso dei familiari a servizi educativi e scolastici, anche per i bambini in età prescolare, comprese le mense, le ludoteche e le borse di studio.
Nel caso sottoposto al vaglio delle Entrate, l'assegnazione delle borse di studio dipende, nel caso della scuola, dal conseguimento da parte dello studente di buoni voti sia nelle valutazioni intermedie che finali, mentre per l'università è richiesta la conferma del superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, con una media di voti elevata.
Pertanto, afferma la risposta n. 231 del 28 novembre 2024, le borse di studio scolastiche e universitarie concesse dall'ente ai figli dei dipendenti, che abbiano ottenuto determinati risultati accademici, non vanno a sommarsi al reddito da lavoro dipendente, in base alla normativa del TUIR citata.
Con riferimento alla documentazione da fornire, poiché la borsa di studio è destinata a premiare le eccellenze scolastiche e universitarie, si conclude che i dipendenti non dovranno produrre alcuna documentazione relativa all’uso delle somme.
Nella CU 2024, l'importo delle borse di studio in oggetto deve essere esposto nel punto 465, indicando nel punto 464, il codice 23.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".