Con messaggio n. 3951 del 27 ottobre 2020, l’INPS si è occupata della sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione dell’autocertificazione tramite modello “SR85” per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Per legge le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori in questione.
Esistono tuttavia – chiarisce l’INPS – alcuni casi (tra cui la rioccupazione all’estero) in cui l’obbligo di comunicazione di nuova attività lavorativa permane in capo al lavoratore, che è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare la rioccupazione tramite il modello “SR83”.
L’Istituto ha, tuttavia, introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi con l’ulteriore modello “SR85” entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore deve attestare di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indicare i periodi eventualmente svolti a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto.
Tuttavia a causa del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo pervenute negli ultimi mesi e della conseguente necessità di pervenire ad una rapida definizione delle stesse, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale riferite all’anno 2020.
Permane in ogni caso in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.
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