Fino al 2012 il congedo parentale si poteva fruire in maniera continuativa o frazionata ma, comunque sempre a giornata intera.
La Legge di Stabilità 2013, ha inserito nell’art. 32, Testo Unico su maternità e paternità, il comma 1 bis, dando la possibilità alla contrattazione collettiva di settore di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
La contrattazione collettiva è stata, inoltre, deputata a fissare anche i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 25 del 22 luglio 2013, ha chiarito che, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, la fruizione in modalità oraria del congedo parentale può essere disciplinata anche dai contratti collettivi di secondo livello.
Data la scarsissima applicazione della norma, al fine di permettere ai genitori di conciliare le esigenze di cura, di vita e di lavoro, il Legislatore è intervenuto, con il D.Lgs. n. 80/2015, introducendo un ulteriore comma all’art. 32 – il comma 1-ter – che disciplina la fruizione oraria del congedo parentale in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale e stabilendo (comma 3) che nel caso di congedo parentale su base oraria il termine di preavviso è pari a 2 giorni.
L’INPS, con circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha sottolineato che l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale per cui rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Quindi, attualmente, i genitori possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità consentite dalla legge, anche alternando giornate, o mesi di congedo parentale, con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Chiaramente, in caso di fruizione su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche, ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta, non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.
Per questioni prettamente operative, attualmente, per l’INPS, il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Posto che, come già chiarito, deve essere la contrattazione collettiva, anche aziendale, a prevedere l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa, in assenza di contrattazione, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.
In tal caso, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero, contrattualmente previsto, del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio la fruizione del congedo parentale.
Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria e per l’indennizzo viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.
Si applicano, inoltre, le regole generali per cui, nella base retributiva di riferimento, non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.
Il Legislatore ha previsto che il congedo parentale ad ore fruibile in assenza di contrattazione collettiva (in pratica quello disciplinato dal nuovo comma 1-ter, art. 32, D.Lgs. n. 151/2001), pari alla metà dell’orario medio giornaliero, non sia cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal medesimo T.U. sulla maternità e paternità.
Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, l’INPS ha fornito indicazioni di dettaglio alla luce delle quali:
il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per fruire del congedo parentale ad ore in questione, non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti;
il congedo parentale fruito in modalità oraria in questione, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, c. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
la fruizione del congedo parentale su base oraria ex art. art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001, è compatibile, con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. sulla maternità e paternità. Sono quindi compatibili i permessi per l’assistenza ai familiari disabili gravi (art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992) o i permessi fruiti dai lavoratori disabili in condizioni di gravità (art. 33, c. 6, della Legge n. 104/1992), quando utilizzati in modalità oraria.
Ad ogni modo, come chiarito dall’Istituto, nei casi in cui, invece, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, abbia definito le modalità di fruizione del congedo parentale, la stessa può prevedere, tra l’altro, anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal comma 1 ter, D.Lgs. n. 151/2001.
Sempre in questa fase transitoria, la richiesta all’Istituto va presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile (i canali per la presentazione sono sempre i soliti: WEB, Contact Center Integrato e Patronato).
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare:
se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base all’art. 32, comma 1-ter del T.U. (in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria (la procedura attualmente in uso prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere);
il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
Inoltre:
la domanda va presentata in relazione a singolo mese solare;
per il momento la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa. A regime la domanda dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione.
Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: “MA0” (MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, usufruiti su base oraria”.
A regime, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel giorno.
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 151/2001 Legge n. 104/1992 D.Lgs. n. 80/2015 INPS, circolare n. 152 del 18 agosto 2015 INPS, messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 |
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