È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 329 del 27 dicembre) la direttiva Ue 2018/2057 del Consiglio del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'Imposta sul valore aggiunto, con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia.
Grazie a tale normativa della Ue, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, potranno introdurre il sistema del reverse charge, in base al quale il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente/prestatore, per tutte le operazioni non transfrontaliere di ammontare superiore a 17.500 euro.
L’Obiettivo è quello di contrastare fenomeni fraudolenti in ambito Iva.
La misura ha carattere temporane, con decorrenza dal 16 gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2022.
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione Ue e soddisfare una serie di condizioni
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