Frode sotto soglia, norme sulla prescrizione non vanno disapplicate

Pubblicato il 23 giugno 2017

In presenza di reati tributari caratterizzati dalla previsione di una soglia di punibilità rapportata all’entità dell’imposta evasa, si ha disapplicazione della disciplina della prescrizione, ai sensi degli articoli 160 e 161 Codice penale, qualora insorga un pregiudizio per la tutela degli interessi finanziari dell’Ue, e se sia presente il requisito della gravità della frode.

E detto requisito deve ritenersi assente se l’evasione viene contenuta sotto la soglia predetta, poiché questa è da considerarsi quale indice legislativo di ritenuta assenza di offensività.

Disapplicazione disposizioni su prescrizione solo per frodi gravi, sopra la soglia

Così, nell’ipotesi di un’evasione dell’Iva pari ad euro 12mila, e, dunque, ampiamente sotto la soglia di punibilità prevista normativamente ex articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000 per la corrispondente fattispecie delittuosa di mero inadempimento (attualmente pari a 250mila euro), è da escludersi la sussistenza di una frode grave, e, quindi, l’applicazione del più sfavorevole regime prescrizionale.

Sono questi i principi richiamati dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 31265 depositata il 22 giugno 2017, con la quale sono state ribadite le conclusioni rese dalla medesima Corte, con decisione n. 12160/2016, in ossequio alla nota pronuncia “Taricco” enunciata dalla Corte di Giustizia Ue l’8 settembre 2015.

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