Fringe benefit e bonus carburante, conguaglio e recupero per aziende agricole

Pubblicato il 02 maggio 2023

Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023, ulteriori chiarimenti sulle misure di welfare aziendale introdotte dal decreto Aiuti bis e dal decreto Aiuti quater; l’Istituto infatti si sofferma ora sulle modalità per il conguaglio ed il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o bonus carburante erogata dai datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata.

Fringe benefit, limiti di esenzione e conguaglio

Secondo quanto disposto dal decreto Aiuti bis e dal decreto Aiuti quater, per fruire dell’esenzione da imposizione i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

Se in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti di cui sopra, il datore di lavoro provvede al recupero dei contributi versati sul differenziale secondo quanto illustrato dall’Inps con precedente messaggio n. 4616/2022.

Istruzioni per le aziende agricole

I datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata, e che intendano effettuare il conguaglio e recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit o di bonus carburante erogata devono effettuare tali operazioni nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Se è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, i datori di lavoro devono:

Se, viceversa, occorra effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022, il datore di lavoro può recuperare la contribuzione versata in eccedenza presentando alle Strutture territoriali apposita istanza di rettifica, tramite la funzionalità disponibile all’interno del Cassetto previdenziale per le aziende agricole, e compilare il modello “07FB” con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati.
I datori di lavoro dovranno poi, di conseguenza, restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro spettanza.
L’eventuale credito residuo di spettanza aziendale può essere invece portato a compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o può, in caso di datore di lavoro cessato, essere richiesto a rimborso.

NOTA BENE: Il termine ultimo per presentare l’istanza è fissato al prossimo 31 maggio.

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