I commi 16 e 17, art. 1, della legge di Bilancio 2024, rivisitano i limiti di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro a favore di lavoratori dipendenti.
Come noto, i fringe benefit costituiscono una eccezione rispetto al generale principio di onnicomprensività del reddito previsto dall’art. 51, comma 1, TUIR, in forza del successivo comma 3, a mente del quale non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.
Si noti che a differenza dei servizi di welfare aziendale, i fringe benefits non godono dell’esenzione fiscale e contributiva solo quando vengono riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti, sicché gli stessi possono avvalersi del citato regime di esenzione anche laddove riconosciuti al singolo lavoratore.
Limitatamente all’anno 2024, il limite di 258,23 euro è elevato:
ATTENZIONE: I nuovi limiti previsti per il periodo d’imposta 2024 trovano applicazione laddove il datore di lavoro, a mente dell’ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, abbia proceduto ad informare le rappresentanze sindacali della concessione dei predetti benefit, sempreché quest’ultime siano costituite in azienda.
Altresì, rispetto alla precedente formulazione contenuta nell’art. 40 del Decreto Lavoro (valevole per il periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, secondo cui era possibile anche erogare o rimborsare ai lavoratori beneficiari le somme inerenti alle spese per le utenze domestiche, la legge di Bilancio 2024 conferma tale misura aggiungendo anche le spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo per la prima casa.
NOTA BENE: L’applicazione del maggior limite di 2.000 euro è accessibile previa autocertificazione del lavoratore di aver fiscalmente a carico i figli. In tal senso si rammenta che ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR tali familiari non devono possedere un reddito superiore a € 2.840,51 ovvero ad € 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni. Dette soglie reddituali devono sempre essere considerate al lordo degli oneri deducibili. Si badi bene che tale requisito andrà verificato alla data del 31/12/2024.
Si rammenta che, come di consueto, i limiti considerati (€ 258,23 ma anche 1.000 ovvero 2.000 per l’anno 2024) non costituiscono una franchigia, sicché al superamento della soglia tutto l’importo correlato al singolo fringe benefit ovvero a più beni o servizi concorrerà alla determinazione dell’imponibile contributivo e fiscale già dal primo periodo di paga disponibile.
Giova, dunque, evidenziare che:
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