Fotovoltaico. Sì alla detrazione Irpef se l’impianto è ad uso esclusivo dell’abitazione

Pubblicato il 19 marzo 2013 La Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie-Confindustria) si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986. La soluzione proposta dall’Anie è che anche l’installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica possa beneficiare della detrazione Irpef di cui al citato articolo 16-bis, analogamente ai lavori che interessano gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.

Con la recente nota del 14 marzo 2013 (n. registro ufficiale 33231), l’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione interpretativa proposta dall’istante e conferma l’orientamento già espresso in materia con il parere n. 2012/137364, offerto in risposta ad un quesito posto dal GSE nel mese di dicembre 2012.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che l’entrata a regime della detrazione è avvenuta ad opera del Dl n. 201/2011 e dunque decorre dal 1° gennaio 2012, ha anche convenuto che l’installazione di impianti fotovoltaici sia da ricondurre all’interno della categoria di interventi previsti dalla lettera h) dell’articolo 16-bis, con la conseguenza che anche tali operazioni possono fruire della detrazione d’imposta.

L’interpretazione agenziale è stata avvalorata dal parere richiesto al ministero dello Sviluppo Economico, che ha confermato, senza ombra di dubbio, che gli impianti fotovoltaici rientrano nell’ambito del novero legislativo esistente a condizione che l’impianto sia posto "direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente".

Di qui le conclusioni della nota dello scorso 14 marzo, che ha appunto ribadito che l’installazione di un impianto fotovoltaico, per potere beneficiare della detrazione fiscale, deve avvenire principalmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione apparecchi elettrici) e, dunque, l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente. Viceversa, la detrazione non può essere fruita quando la produzione di energia elettrica in eccesso rispetto al fabbisogno dell’utenza viene destinata alla rivendita, configurando esercizio di attività commerciale.

L’Agenzia conclude ricordando che per le spese documentate, sostenute a partire dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, la detrazione del 36% è stata elevata al 50% e il limite di spesa raddoppiato, passando da 48 mila euro a 96 mila euro, ai sensi del Dl n. 83/2012 (comma 1, art. 11).
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