Fotovoltaico: bene mobile per le Entrate, immobile per il Territorio

Pubblicato il 14 luglio 2010 Tra le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate, con la pregressa circolare 38/E/2010, ai quesiti giunti dagli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso della diretta Map del 3 giugno 2010, una ribadisce che gli impianti fotovoltaici sono riconducibili tra i beni mobili strumentali. Ciò in quanto i moduli possono essere rimossi o spostati senza difficoltà e senza che venga alterata la loro funzionalità.

Questa definizione di bene mobile si pone in contrasto con quella dell’agenzia del Territorio che, con circolare 3 del 2008, equipara l’impianto fotovoltaico ad un “opificio” con conseguente necessaria iscrizione al Catasto nella categoria D1.

Le due differenti posizioni determinano discordanza nella durata minima del contratto di leasing:

- nel caso di bene mobile la durata è di 7 anni e mezzo;

- in caso di bene immobile sarebbe di 18 anni.

Pertanto, per i soggetti Ires questo cambia la deducibilità, influenzata dalla durata minima del contratto di leasing (due terzi del periodo di ammortamento). Inoltre, per via dell’accatastamento, se è valida la tesi del Territorio, per tali beni immobili si dovrebbe pagare l’Ici, a meno della natura rurale nel qual caso l’imposta non è dovuta.
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