Fotovoltaico Agricolo è attività connessa

Pubblicato il 28 ottobre 2016

L'Agenzia delle Entrate chiamata a rispondere ad un interpello sull'esercizio dell’opzione per la tassazione su base catastale da parte di una società agricola che produce energia fotovoltaica, chiarisce che una società agricola, che nell’ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, se fin dall’inizio del periodo d’imposta la svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato “società agricola”. Il requisito dell’esclusività si perde solamente nel caso in cui pongano in essere attività strumentali a quella principale che snaturano la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole.

L'Agenzia ricorda che, sul piano giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda, ossia il fondo.

Nello specifico, nella risoluzione 98/E del 27 ottobre 2016, si spiega che la società può optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del c.c. (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.

E ribadisce che la società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve: possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare.

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