Forum commercialisti 2020: compensazioni crediti Iva e acquisti intracomunitari

Pubblicato il 14 gennaio 2020

Nel corso del terzo Forum commercialisti 2020 tenutosi ieri a Milano, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti importanti riguardanti le compensazioni dei crediti Iva e l’identificazione del cessionario e del cedente ai fini Iva.

Compensazione crediti Iva, dal 2019 obbligo di utilizzo dei servizi telematici

L’Agenzia ha analizzato le novità introdotte dai commi da 1 a 3 del Dl 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, sul blocco delle compensazioni.

L’argomento è già stato oggetto della risoluzione n. 110/E/2019, la quale ha evidenziato come il Collegato fiscale abbia introdotto alcune novità sulle procedure da seguire per la presentazione dei modelli di delega "F24" che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

Nella risoluzione, in particolare, si precisa che l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza da cui emerge il credito, riguarda, in particolare, i crediti riferibili alle imposte sostitutive, alle imposte sui redditi e addizionali, all'Irap e all'Iva: pertanto, il credito potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dei modelli.

Inoltre, il suddetto obbligo vale nel caso in cui si voglia utilizzare in compensazione un importo eccedente i 5 mila euro e le nuove disposizioni si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019”, quindi con esclusione di quelli maturati negli anni precedenti, che potranno essere utilizzati a prescindere fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019. Per i crediti Iva, invece, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza resta valido anche per il periodo d'imposta 2018.

Al riguardo è stato evidenziato che nulla è stato disposto sui crediti relativi alle ritenute alla fonte e, di conseguenza, se ne chiede ora conferma all’Amministrazione finanziaria.

Nel corso del Forum, l’Agenzia ha confermato inequivocabilmente che l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta, dovendosi tenere conto dei codici tributo indicati nella tabella allegata alla risoluzione n. 110/E/2019, individuabili nella categoria “sostituti d'imposta”.

Per di più, precisa l’Agenzia che ai suddetti crediti si rende obbligatoria la presentazione del modello di delega “F24” esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge fiscale, non era però chiara la decorrenza dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe di pagamento modello “F24”, anche per i contribuenti non titolari di partita Iva, visto il rinvio normativo alla dicitura: “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019”.

Così, ora l’Agenzia ha confermato che il suddetto obbligo si applica ai crediti maturati negli anni d’imposta 2019 e successivi. Tuttavia, anche i crediti rilevabili nell'anno 2018 potranno essere compensati presentando il modello di delega “F24” presso i servizi telematici bancari e postali fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019. Infine, resta fermo l'obbligo, già vigente, di presentare la delega “F24” con saldo a zero esclusivamente con utilizzo dei servizi telematici.

Scambi intracomunitari, identificazione del cessionario e del cedente

Il terzo Forum commercialisti 2020 è stata l’occasione per l’Agenzia anche per esprimersi sulle modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/1910 (non ancora recepita) in materia di identificazione ai fini Iva del cessionario, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

L’Agenzia, con parere diverso da quello della Corte di giustizia, parte dal carattere “sostanziale” assunto dal numero identificativo del cessionario, per asserire che se il cessionario non è identificato ai fini Iva nel paese di arrivo dei beni o comunque in un paese Ue diverso da quello di partenza, oppure è titolare di un numero identificativo non iscritto al Vies, la transazione non può essere qualificata come “operazione intracomunitaria” e, di conseguenza, la cessione è soggetta all'imposta nel paese di origine.

Riguardo alla posizione del fornitore, l'Agenzia riconosce poi che è ininfluente, ai fini della qualificazione dell'operazione come intracomunitaria, il fatto che il cedente non sia titolare di un numero di partita Iva iscritto al Vies, facendo ritenere superata la precedente posizione agenziale adottata con circolare n. 39/2011.

Per di più, secondo l’Agenzia, la mancata iscrizione al Vies del cedente influirà sulla qualificazione dell'operazione solo qualora egli non presenti l'elenco riepilogativo previsto (modello Intrastat) o lo presenti in modo incompleto, salvo che abbia agito in buona fede e possa giustificare debitamente la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo.

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