Fornitura medicinali Secondo codice appalti

Pubblicato il 06 dicembre 2016

L’Azienda Sanitaria, in quanto ente pubblico economico, nell’approvvigionamento di beni e servizi, opera come “organismo di diritto pubblico” e come “amministrazione aggiudicatrice”; con la conseguenza che deve sottostare alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, sia per quanto riguarda la scelta del contraente (secondo criteri di evidenza pubblica), sia per quanto riguarda le modalità di manifestazione del consenso (forma scritta).

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ambito di una controversia tra un’Azienda sanitaria provinciale ed una s.p.a., che aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Asp, per il pagamento di una fornitura di medicinali.

Avverso detta ingiunzione, l’Azienda sanitaria ricorreva, denunciando la nullità dell’invocato contratto di fornitura, per mancato rispetto della procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente e dell’adozione di forma scritta ad substantiam per la stipula dei relativi contratti.

Codice appalti inderogabile a pena di nullità

Censura accolta dalla Suprema Corte, secondo cui il Codice degli appalti, pur nella precedente formulazione (D.Lgs. 163/2006) all'epoca dei fatti vigente, costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti, a presidio del pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell’attività negoziale degli enti pubblici.

Ne consegue che la violazione di dette norme - nella specie, per non essersi proceduto alla selezione del contraente e per non aver concluso il contratto nelle forme previste, ma solo mediante ordine scritto senza accettazione del fornitore – comporta la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.

La pronuncia qui impugnata – conclude dunque la Corte con sentenza n. 24640 del 2 dicembre 2016 – ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie si potesse ricorrere alla libertà delle forme, senza invece considerare che l’Azienda sanitaria, in quanto ente pubblico, è soggetta alle previsioni del Codice del contratti pubblici quanto alla scelta del contraente e la forma del contratto, laddove l’oggetto dell’attività negoziale rientri, proprio come nella specie (fornitura medicinali) nell'ambito disciplinato dal medesimo Codice. 

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