Fornitura e consegna pasti a domicilio: ditta diversa, Iva diversa

Pubblicato il 13 gennaio 2023

Si forniscono precisazioni sulla norma che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati anche in vista della loro consegna a domicilio, oltre che del loro consumo immediato o dell’asporto (comma 40, L. n. 178/2020).

Il tutto parte dalla richiesta di un Comune che ha affidato l'appalto del servizio di consegna di pasti a domicilio ad un’azienda: si intende sapere se detto servizio può essere equiparato, come prestazione accessoria, a quello di preparazione degli alimenti fornito da altra ditta, che applica l’Iva al 10 per cento.

Dunque, la ditta che prepara i pasti da consegnare a domicilio è diversa da quella che effettua il trasporto.

Accessorietà delle prestazioni: nozione

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate – n. 9 dell’11 gennaio 2023 – si richiama l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE per cui: “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

Inoltre, in vari documenti di prassi, si è chiarito che per non assoggettare autonomamente ad IVA una cessione o una prestazione di servizi ''accessoria'' è necessario, tra l’altro, che l'operazione ''principale'' e quella ''secondaria'' siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese, in virtù di un mandato senza rappresentanza.

Inoltre va valutata la dipendenza funzionale: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale, non essendo sufficiente una generica utilità.

Nel caso portato all’attenzione dell’Agenzia, si osserva, c’è una diversità tra i soggetti: la società che effettua il servizio di consegna dei pasti a domicilio non è la stessa ditta che fornisce i detti pasti.

In conclusione, la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non può essere considerata accessoria al servizio di fornitura pasti ai fini dell’applicazione del medesimo trattamento Iva (pari al 10% per quest’ultimo).

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