Fornitori di servizi di crowdfunding: comunicazioni

Pubblicato il 20 maggio 2024

Banca d’Italia ha emanato il provvedimento del 6 maggio 2024, relativo all’attuazione dell’art. 4-sexies.1 del Testo Unico sulla Finanza, in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2024 ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

La diffusione delle disposizioni in parola fa seguito alla pubblica consultazione sul testo avviata dalla Banca d’Italia il 17 maggio 2023 e chiusa il 22 gennaio 2024.

La disciplina riguardante i servizi di crowdfunding per le imprese è presente nel regolamento UE 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea. A livello nazionale, è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del TUF.

A partire dall'entrata in vigore delle Disposizioni non si applica più il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla “Valutazione dell’idoneità degli esponenti” in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni.

Servizi di crowdfunding per le imprese: soggetti

Nel provvedimento del 6 maggio 2024 si individuano i soggetti che possono prestare i servizi di crowdfunding per le imprese e cioè:

Gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia devono trasmettere alla stessa le informazioni di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 entro il 25 gennaio di ogni anno.

Si tratta delle seguenti informazioni:

  1. il titolare dello stesso e l’importo raccolto;
  2. lo strumento emesso,
  3. le informazioni aggregate sugli investitori e sull’importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori stessi e distinguendoli tra sofisticati e non sofisticati.

Invece, entro il 30 aprile di ogni anno, vanno inviate alla Banca d’Italia le informazioni relative alle variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione. In assenza di variazioni,  è  sufficiente comunicare tale circostanza.

Partecipanti al capitale

Sono partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding coloro che possiedono, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore specializzato di servizi di crowdfunding.

A tal fine, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding comunicano alla Banca d'Italia entro 10 giorni dal verificarsi della variazione :

Alla comunicazione va allegata una nota riportante le informazioni sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soci che detengono il 20% o più del capitale azionario o dei diritti di voto.

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