I fornitori di accesso ad internet sono tenuti ad impedire la messa a disposizione degli utenti, di piattaforme di condivisione on line che diano accesso ad opere pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Né possono addurre a propria giustificazione, che sono gli utenti a permettere detto accesso, dal momento che gli stessi fornitori non possono certo ignorare che tale piattaforma consenta di accedere a numerose opere protette (da cui traggono oltretutto considerevoli profitti grazie agli introiti pubblicitari).
Si configura in tal caso una ipotesi di “comunicazione al pubblico”; nozione interpretata – ai sensi della Direttiva europea 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – nel senso di comprendere, in circostanze come quella di specie, la messa a disposizione e la gestione su internet di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete.
E’ quanto si legge nella sentenza della Corte di Giustizia Ue del 14 giugno 2017, resa nella causa C 610/15.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".