La Assobiomedica ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica dei lavoratori chiedendo se sia possibile, per le aziende, erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione - seppure a distanza - tra docenti e discenti.
A tal proposito, la Commissione sicurezza del Ministero del Lavoro ha ricordato che l’articolo 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
Stante, inoltre, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, conclude la Commissione, con la risposta all’interpello in materia di sicurezza n. 4 del 21 marzo 2016, che la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del citato accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
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