Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, in modo tale che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle. Tanto è vero che la giurisprudenza penale ha già avuto modo di precisare che quando il lavoratore non ha ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, benché imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell’infortunio.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27242 dell’1 ottobre 2020, confermando la condanna alla reclusione di dieci mesi del presidente di una società cooperativa a seguito del decesso di un socio lavoratore addetto all’abbattimento di alberi.
Gli ermellini, nel testo della sentenza, richiamano innanzitutto le attività di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2005 (T.U. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) che devono essere rispettate dai datori di lavoro, ossia:
Nelle argomentazioni viene affermato che, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i soci di cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati. Mentre, la definizione di “datore di lavoro” si estende a chi detiene responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, includendo di conseguenza anche il legale rappresentante di un’impresa cooperativa. Quest’ultimo, quindi, deve essere considerato a tutti gli effetti destinatario delle norme antinfortunistiche.
Gli ermellini, nel caso di specie, hanno condannato il presidente della società cooperativa poiché il lavoratore deceduto, nonostante avesse una lunga esperienza lavorativa, non era stato avvisato e formato circa la necessità di allontanarsi dalla zona del taglio quando il collega procedeva a tirare con il verricello la pianta.
Quest’ultimo, quindi, non aveva ricevuto alcuna istruzione e formazione sul punto e aveva adottato una tecnica operativa rischiosa che l’azienda per cui lavorava non aveva curato in alcun modo di modificare.
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