La formazione professionale imposta dal datore di lavoro, anche al di fuori del luogo di attività abituale, rientra nell’orario di lavoro? La risposta è positiva secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza nella causa C-909/19, ha interpretato la direttiva 2003/88, su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, recepita in Italia con D.Lgs 66/2003.
Il caso riguarda un impiegato che, per la valutazione del suo rendimento, aveva dovuto seguire 160 ore di formazione professionale. Di questi, ben 124 ore si erano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e in luogo diverso rispetto a quello abituale.
Da qui la richiesta del dipendente che le ore di formazione fossero equiparate a lavoro straordinario, quindi retribuite.
La direttiva 2003/88 punta a ravvicinare le legislazioni nazionali sulla durata dell’orario per assicurare una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal proposito, l’atto UE fissa un limite massimo per la durata settimanale del lavoro e prevede periodi di pausa e di riposo adeguati.
Tali disposizioni, chiaramente, non possono essere interpretate in maniera restrittiva dalla giurisprudenza, ossia abbassare il livello di tutela. Anzi, quando si parla di orario di lavoro, occorre tenere in considerazione sempre l’articolo 31 della Carta Ue dei diritti fondamentali, la quale assicura una limitazione della durata massima del lavoro.
Quindi, “orario di lavoro” e “periodo di riposo” sono definizioni proprie che non possono essere interpretate in base alle legislazioni nazionali.
Sul punto, la Corte ha precisato gli elementi da considerare per incasellare un’attività tra quelle rientranti nell’orario di lavoro:
Dunque, se il periodo di formazione è imposto dal datore – precisano i giudici – è evidente che le condizioni indicate si concretizzano, perché il dipendente si trova a disposizione del datore e la sua attività rientra nell’orario, anche se svolta al di fuori di quello standard.
In definitiva, affermano i giudici, anche se la formazione si svolge in un ambito diverso da quello abituale, essa rientra nell’orario di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".