Formazione professionale. Erogazioni Pa in campo Iva se corrispettivi
Pubblicato il 12 maggio 2015
Con la
circolare n. 20 dell'11 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate spiega il trattamento fiscale da applicare ai
contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale.
La questione è affrontata in merito all'
assoggettabilita` ad Iva dell’erogazione e al
diritto alla detrazione d’imposta sugli acquisti da parte degli enti che svolgono attivita` ritenute meritevoli di tutela e/o incentivazione.
Generalmente le erogazioni non sono rilevanti ai fini Iva, ma se avvengono nell’ambito di un contratto pubblico, con uno scambio di reciproche prestazioni, le somme assumono la qualifica di corrispettivo e scontano l’imposta.
La distinzione opera, dunque, a seconda della natura dell’erogazione.
Rilevano ai fini Iva le somme erogate dalla Pa come corrispettivo per i servizi didattici e di formazione professionale affidati a enti a seguito della stipula di un contratto di appalto (stipula di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n.
163 del 2006 - Codice dei contratti pubblici).
Non rilevano ai fini Iva le somme di denaro fornite dalla Pa come sovvenzione, quando quest’ultima non opera nell’ambito di un rapporto contrattuale nell’ambito delle procedure di affidamento (concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi dell’art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241,disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici).
Conseguentemente, gli enti di formazione professionale possono portare in detrazione l’Iva sui beni e servizi anche se acquistati con i contributi della Pa nel solo caso in cui effettuino operazioni imponibili.
Gli enti di formazione - generalmente pubblici - destinatari dei contributi:
- non detraggono se acquistano beni e servizi per realizzare operazioni fuori campo Iva, come per esempio i corsi offerti gratuitamente agli utenti;
-
detraggono se beni e servizi acquistati sono utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni soggette a Iva;
-
detraggono in parte se beni e servizi acquistati sono utilizzati sia per operazioni imponili e operazioni esenti, sia per operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta.
In tal caso, dall’ammontare complessivo dell’Iva assolta occorre prima scomputare la quota parte indetraibile, imputabile ad operazioni fuori campo Iva, e poi applicare il pro rata (la percentuale di detrazione prevista dall’articolo 19-bis del Dpr
633/1972) alla quota residua.
Casi particolari e criteri suppletivi
La natura delle erogazioni, se non è definita dalle norme, potrà essere individuata,
caso per caso, attraverso l’applicazione di alcuni criteri suppletivi individuabili con la circolare n. 34/E/2013.
Resta chiarito che
se sussiste un vantaggio diretto per la Pa, ad esempio quando acquisisce la proprietà di un bene o si avvale dei risultati derivanti dalla prestazione ricevuta, si configura uno schema contrattuale ricadente nel campo Iva. Stessa conclusione nel caso in cui la convenzione che regola i rapporti tra le parti preveda clausole risolutive espresse o risarcimento del danno per inadempimento.