E' legittimo che il dipendente venga collocato in aspettativa non retribuita se si rifiuta di svolgere la formazione sulla sicurezza in orario straordinario.
La formazione obbligatoria dei lavoratori, infatti, può legittimamente svolgersi anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole sulla retribuzione e sul lavoro straordinario.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024.
Il caso all'attenzione della Suprema corte vedeva contrapposti un lavoratore e la società datrice di lavoro, per quanto riguarda la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.
L'oggetto del contendere era l'orario di svolgimento di tali corsi di formazione:
Il lavoratore era stato collocato in aspettativa non retribuita, a seguito della sua mancata partecipazione ai corsi programmati fuori dal suo normale orario di lavoro.
Contro il provvedimento del datore, il medesimo dipendente si era rivolto agli organi giudiziari al fine di vederne dichiarare l'illegittimità.
La causa era finita davanti alla Corte di cassazione, dopo che i giudici sia di primo che di secondo grado avevano respinto le ragioni del dipendente.
Secondo il lavoratore ricorrente, l'attività del corso di sicurezza doveva rientrare nel monte orario ordinario e non in quello straordinario.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", stabilisce principi chiave riguardanti la formazione obbligatoria dei lavoratori.
Questo decreto impone ai datori di lavoro l'obbligo di fornire una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, che deve svolgersi durante l'orario di lavoro normale e senza oneri economici per i lavoratori.
In particolare, l'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 specifica che:
Ebbene, la Corte di cassazione ha interpretato la richiamata normativa non come un obbligo per il datore di lavoro di programmare la formazione esclusivamente durante il turno di ciascun dipendente.
La formazione può essere programmata, piuttosto, durante l'orario di lavoro generale, con ammissione della possibilità di considerare tali ore come lavoro straordinario.
Sul punto, la Suprema corte ha richiamato, confermandolo, il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 20259/2023.
In questa sentenza, la Cassazione ha evidenziato che l'art. 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire "durante l'orario di lavoro", va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche:
Per la Cassazione, quindi:
La formazione, in definitiva, pur essendo obbligatoria durante l'orario di lavoro, non necessariamente deve coincidere con l'orario ordinario di ciascun dipendente, ma può essere considerata parte del lavoro straordinario, se così organizzata dal datore di lavoro in base alle necessità operative.
E' stato chiarito, in conclusione, che:
Da qui il definitivo rigetto del ricorso del lavoratore e la conferma delle sanzioni disciplinari impartite dal datore di lavoro.
Sintesi del Caso | Un lavoratore impiegato in turni di notte si è rifiutato di partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza, organizzati dal datore di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro ordinario. A seguito del rifiuto, il lavoratore è stato sospeso senza stipendio e collocato in aspettativa non retribuita. |
Questione Dibattuta | La questione principale era se fosse legittimo organizzare la formazione obbligatoria in orari considerati straordinari e se fosse corretto sospendere il lavoratore senza retribuzione per non aver partecipato a tali corsi, considerando che la formazione doveva avvenire "durante l’orario di lavoro" come da legge. |
Soluzione della Corte | La Corte di Cassazione ha stabilito che la formazione obbligatoria può legalmente essere organizzata durante l'orario di lavoro generale, includendo anche orari straordinari. Inoltre, ha confermato la legittimità della sospensione non retribuita del lavoratore come misura disciplinare per il mancato adempimento. |
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