Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 5 del 30 novembre 2017, si è occupato della formazione di base e trasversale da erogare ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età.
Tale tipologia di contratto può essere stipulata tra datori di lavoro e lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
La questione, quindi, che viene in rilievo nel caso di specie è relativa, più nello specifico, all’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale anche nel caso in cui il lavoratore assunto abbia un’età superiore ai 29 anni e, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbia già acquisito la suddetta formazione oppure abbia già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Posto che le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte, il Ministero ritiene che la stessa sia superflua per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.
Analogamente – conclude l’interpello n. 5/2017 - è da ritenersi superflua l’erogazione di tale formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.
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