Non è previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014. I tre anni di vincolo valgono per chi ha iniziato dal 2015 e ha deciso di avvalersene.
Pertanto, il professionista che ha iniziato nel 2014, può scegliere, avendone i requisiti, di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario della legge n. 190/2014.
Inoltre, se ha avviato la propria attività nel 2014, lo stesso può usufruire anche dell’aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (dunque per il solo 2018).
È quanto spiegato dall'agenzia delle Entrate nella risposta n. 72/2018.
I regimi di favore per i contribuenti di minore dimensione sono stati razionalizzati dalla legge di Bilancio 2015 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 - per il naturale passaggio al regime forfetario.
L'Agenzia, dopo un excursus normativo sulla disciplina, chiarisce che il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, Dl 98/2011) - superminimi con il forfait del 5% - è divenuto opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.
L'agevolazione prevede che al reddito determinato forfettariamente si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
Si ricorda nella risposta, che il regime di vantaggio, dopo alcune proroghe, è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.
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