L’Agenzia delle Entrate conferma quanto contenuto nelle risposte alle interrogazioni parlamentari del 5 febbraio scorso, in materia di modifiche alla disciplina del regime forfetario apportate dal 1° gennaio 2020.
Infatti, la legge di bilancio 2020 ha variato i requisiti di accesso e le cause di esclusione del regime forfetario.
Nello specifico, i contribuenti che, nel 2019, hanno sostenuto le spese per lavoro accessorio in misura superiore a 20.000 euro e/o hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato superiori a 30.000 euro, non possono applicare il regime agevolato nel 2020.
Con risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia afferma che all’entrata in vigore delle nuove regole dal 2020 non è di ostacolo lo Statuto del contribuente. Infatti, le modifiche introdotte non impongono alcun adempimento immediato, “atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime medesimo per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait”.
Sia il requisito delle spese che la causa di esclusione obbligano solo una verifica dell’eventuale superamento delle soglie previste.
Su questo punto, da più parti è stata sollevata l’obiezione per la quale il passaggio dal regime speciale a quello ordinario comporta tutta una serie di nuovi adempimenti, tra cui l’adozione della fattura elettronica, da porre in essere in tempi ridottissimi.
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