Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 1/2024 – decreto adempimenti – i sostituti di imposta vengono esonerati, dall’anno d’imposta 2024, dal rilasciare la certificazione unica (CU) in caso di erogazione di compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano:
L’obbligo di trasmettere le Certificazioni Uniche in via telematica all’Agenzia entrate, direttamente o tramite intermediari, viene previsto entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
In tale Certificazione Unica rilasciata a forfettari sono da inserire:
L’eliminazione di tale adempimento è dovuta al fatto che, dal 2024, i soggetti che hanno adottato il regime forfetario o dei minimi sono obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico.
Così facendo, l’Amministrazione finanziaria viene a conoscenza di tutta una serie di informazioni interessanti la dichiarazione dei redditi. Pertanto, si liberano i sostituiti di imposta che compilano la certificazione Unica dall’effettuare l’adempimento nei confronti di minimi o forfetari.
ATTENZIONE: L’esonero opera dalle Certificazioni Uniche a partire dall’anno d’imposta 2024. Pertanto il 16 marzo 2024 va emessa la CU relativa ai compensi erogati nel 2023, anche per quelli erogati a minimi o forfetari.
Il regime forfettario è il regime ordinario i contribuenti di piccole dimensioni e comporta una riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali, contabili e dell’Iva.
Ci aderisce al forfetario può applicare al reddito imponibile un’aliquota sostitutiva di Irpef, addizionali regionali/comunali ed Irap come segue:
Il forfetario è limitato alle persone fisiche che avviano o hanno in corso un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale:
Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha stabilito la fuoriuscita dal regime di favore già a decorrere dall'anno stesso in cui viene superata la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Invece, i soggetti che superano ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro ma entro la cifra di 100.000 euro, rimangono nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento del limite di 85.000 euro (circolare n. 32/E/2023).
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