Forfetari, diritti d'autore senza ritenuta

Pubblicato il 14 dicembre 2019

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui compensi erogati a titolo di utilizzo di diritti d'autore in favore di contribuenti in regime forfetario (persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni), ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

I compensi per diritti d'autore, connessi all'attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, concorrono all'eventuale raggiungimento della soglia dei 65.000 euro per poter fruire del regime forfetario e scontano l'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria.

Di conseguenza, il committente sostituto d'imposta non dovrà effettuare la ritenuta d'acconto su tali compensi.

Nella risposta n. 517 del 12 dicembre 2019 le indicazioni.

I proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53,comma 2, lettera b), del TUIR, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto:

  1. devono essere ridotti del 25% (o del 40 se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell'articolo 54 del TUIR;
  2. l’importo deve essere cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario, al fine di applicare all'ammontare complessivo l'imposta sostitutiva.

Sugli adempimenti del sostituto l’Agenzia spiega che:

  1. non dovrà effettuare alcuna ritenuta d'acconto sui compensi, per diritti d'autore effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario;
  2. ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.
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