L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui compensi erogati a titolo di utilizzo di diritti d'autore in favore di contribuenti in regime forfetario (persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni), ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
I compensi per diritti d'autore, connessi all'attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, concorrono all'eventuale raggiungimento della soglia dei 65.000 euro per poter fruire del regime forfetario e scontano l'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria.
Di conseguenza, il committente sostituto d'imposta non dovrà effettuare la ritenuta d'acconto su tali compensi.
Nella risposta n. 517 del 12 dicembre 2019 le indicazioni.
I proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53,comma 2, lettera b), del TUIR, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto:
Sugli adempimenti del sostituto l’Agenzia spiega che:
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