Forex: deducibili le minusvalenze da compravendite di valute

Pubblicato il 26 ottobre 2011 Con la risoluzione n. 102 del 25 ottobre 2011, l’agenzia delle Entrate ufficializza la risposta offerta all’Assosim sul regime fiscale da applicare ai contratti di roll over sul Foreign Exchange Market (Forex).

L’Agenzia torna su un tema già dibattuto, cambiando orientamento rispetto alla posizione assunta nella precedente risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010, a seguito dell’intervento normativo attuato sul Tuf, per effetto del quale i “…contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. roll-over)” sono inquadrati fra i contratti finanziari derivati.

Dunque, se fino al settembre 2010, tali compravendite di valute estere sul Forex, venivano annoverate tra le fattispecie regolate dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quinques, del Tuir - per cui i differenziali positivi erano tassabili mentre quelli negativi erano considerati indeducibili - le cose ora cambiano. A seguito della nuova definizione di “contratto finanziario differenziale”, considerato a tutti gli effetti un contratto derivato, i redditi che provengono da tali operazioni vanno ricompresi fra quelli indicati alla lettera c-quater dell’articolo 67, primo comma, del Tuir.

Pertanto: le minusvalenze derivanti dalle compravendite di valute sul mercato Forex sono da considerare deducibili; le plusvalenze vanno considerate redditi diversi di natura finanziaria realizzati attraverso strumenti derivati (art. 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir), non già ricomprese nella residuale categoria dei redditi derivanti da rapporti di natura aleatoria (art. 67, comma 1, lettera c-quinquies del Tuir).
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