E’ in scadenza la finestra temporale apertasi lo scorso 10 ottobre per presentare domanda di finanziamento per i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale. Le istanze possono essere presentate online allo sportello di Invitalia entro martedì 12 dicembre 2023.
Intanto il Parlamento UE ha adottato la sua posizione negoziale sulle norme volte a rafforzare la produzione manifatturiera europea per le tecnologie necessarie per la decarbonizzazione.
E’ stato votato, infatti, Il progetto di legge “Net-Zero Industry Act” (“Legge per le industrie a zero emissioni nette”), adottato con 376 voti favorevoli, 139 contrari e 116 astensioni, che stabilisce un obiettivo europeo di produrre all’interno dell’UE il 40% delle tecnologie a zero emissioni nette, cosi come definite nei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC), e di conquistare il 25% del valore del mercato globale relativo a queste tecnologie, entro il 2030.
In concomitanza con la data di apertura dello sportello per aderire alle agevolazioni del “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, sul sito di Invitalia (soggetto gestore) sono state riepilogate le caratteristiche del Fondo.
Si legge nel comunicato online del 10 ottobre 2023 che dalla stessa data si è aperto lo sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale.
Il Fondo che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE a tutela dell’ambiente, è finanziato con 300 milioni di euro dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le richieste valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Per un approfondimento dell’argomento si rinvia al post: “Fondo transizione industriale, al via l'apertura dello sportello per le domande”.
Invitalia, in data 3 ottobre 2023, ha pubblicato le Faq con cui chiarisce alcuni dubbi frequenti delle imprese interessate alla misura agevolativa.
I principali chiarimenti riguardano:
Vediamo di seguito alcune delle indicazioni rese.
In primo luogo, si specifica che sono ammissibili le seguenti spese di investimento, al netto dell’IVA, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario, rientranti nei successivi limiti dell’investimento totale ammissibile:
Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di un nuovo immobile che costituirà la sede oggetto dell’investimento presentato alle agevolazioni rientrano, potenzialmente, tra le spese ammissibili alle agevolazioni, purché siano propedeutiche e direttamente collegate alla realizzazione del progetto di investimento.
Anche le spese relative al costo delle tettoie, qualificandosi come spese per “opere murarie e assimilate”, risultano ammissibili nei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Analogo discorso vale per l’acquisto di un macchinario necessario per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo che migliori le prestazioni aziendali in termini di efficientamento energetico.
Per quanto riguarda i programmi di investimento ammissibili, si precisa che un programma di investimento che prevede esclusivamente l’acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non risulta ammissibile. Per questo tipo, gli impianti sono ammissibili per un importo non superiore al 40% del programma complessivo utile al perseguimento di maggiore efficienza energetica.
Per il fotovoltaico sono ammesse anche le spese destinate alle coperture su cui poggia, ma solo per il 40% della spesa totale.
Riguardo alle modalità di calcolo della capacità produttiva, si specifica che gli investimenti presentati sul Fondo non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.
Al fine di determinare il dato della capacità produttiva ex-ante, il riferimento è alla capacità produttiva reale riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo.
Il dato relativo alla capacità produttiva annuale ex-post deve, invece, essere determinato ipotizzando che l’attività produttiva, a seguito del programma di investimento, sia condotta in condizioni similari rispetto alla situazione ex-ante e, pertanto, considerando il medesimo grado di utilizzo di eventuali macchinari aggiuntivi o installati in sostituzione di macchinari preesistenti, al fine di consentire un confronto omogeneo tra le due configurazioni.
NOTA BENE: Per determinare il valore della capacità produttiva ex-ante ed ex-post dell’investimento, il riferimento è alla capacità produttiva effettiva, non a quella teorica.
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