Fondo perduto, istanze da metà giugno e controlli a posteriori

Pubblicato il 12 giugno 2020

Dopo la pubblicazione del provvedimento agenziale con le modalità operative per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo da 1000 a 2000 euro, che il decreto Rilancio ha previsto a favore degli operatori economici danneggiati dall’emergenza Covid-19, arrivano dal Mef alcune importati precisazioni per consentire la facile erogazione del bonus.

Il consigliere Mef, Raffaele Russo, ha ribadito che si punta a perseguire i tre obiettivi prefissati: "semplicità della domanda, velocità nei tempi di accredito e fiducia nei contribuenti".

Pertanto, per la buona riuscita dell’operazione fondo perduto, la cui partenza è fissata per lunedì 15 giugno, tutto viaggerà telematicamente, tramite i canali messi a punto da Sogei, sfruttando Entratel/Fisconline oppure una procedura web gratuita che sarà accessibile dal sito delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

Fondo perduto, istanze dal 15 giugno senza click day

Si è tenuto a precisare che oltre che attraverso la procedura telematica, le domande per il contributo a fondo perduto potranno essere trasmesse anche tramite intermediari abilitati.

Non si tratterrà in alcun modo, però, di un click day.

Per la misura sono stati stanziati oltre 6 miliardi di euro, che dovrebbero essere sufficienti per garantire il finanziamento di tutte le domande delle partita Iva che non superano i 5 milioni di ricavi nel 2019 e che hanno avuto fatturati e corrispettivi ad aprile 2020 non inferiori ai due terzi rispetto allo stesso dell’anno precedente.

Le istanze potranno essere inoltrate fino al 13 agosto, oppure fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività economica del titolare defunto.

Fondo perduto, soggetti ammessi ed esclusi

Il contributo non potrà essere richiesto dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate e da chi ha diritto all’indennità dedicata agli iscritti alla gestione separata o a quella dello spettacolo Inps. In sede di conversione in legge del Dl n. 34/2020, tuttavia, vi potrebbe essere un ampliamento della platea dei beneficiari, con l’inclusione anche dei professionisti sia iscritti agli Ordini che ai freelance che versano i contributi all’Inps.

Tra i beneficiari della misura rientrano, invece, anche gli artigiani e i commercianti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro prevista dal Cura Italia per i mesi di marzo e aprile, ma non estesa anche per il mese di maggio. Tali categorie di lavoratori, come pure i coltivatori diretti, possono quindi richiedere il contributo a fondo perduto, in sostituzione della tranche dei 600 euro di maggio.

Il contributo a fondo perduto andrà, in questo caso, a sostituire il bonus 600 euro, anche se i due aiuti hanno requisiti e caratteristiche diversi, visto che tra le due misure non vi è incompatibilità.

Fondo perduto, accredito del bonus in 10 giorni

Per rispettare l’obiettivo della velocità di erogazione del bonus, il consigliere Mef ha spiegato che per l’accredito del contributo non si dovrà attendere il termine dalla procedura di inoltro delle istanze. Non è previsto, infatti, alcun controllo preventivo di merito: le richieste di accesso al fondo perduto accettate verranno liquidate immediatamente dall’Agenzia delle Entrate e, poi, sottoposte a verifica.

Secondo Russo, infatti “dal momento dell’istanza all’accredito in conto corrente sull’Iban indicato dal contribuente passeranno all’incirca 10 giorni lavorativi”.

Verranno eseguiti solo controlli di coerenza, che consistono, per esempio, nel riscontro del codice fiscale del dichiarante e della correttezza dell’Iban indicato, dato che quest’ultimo non è conoscibile da parte del Fisco. Non si potranno effettuare accrediti sul conto corrente dell’intermediario.

L’incrocio del codice indicato su cui ricevere il bonifico delle Entrate e l’effettiva appartenenza al contribuente saranno effettuati con il supporto di PagoPa.

Condizione per l’ottenimento del contributo è il calo del fatturato di aprile di almeno un terzo rispetto al 2019. La verifica di tale flessione, sulla base della quale spetta il contributo, va fatta comprendendo le cessioni di beni ammortizzabili e al netto delle note di variazione. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° maggio 2019, spetta comunque il contributo minimo. Inoltre, il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma in data antecedente il 1° maggio 2020.

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