In data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato, nella sezione "pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dpcm del 21 novembre 2019, concernente il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 13, commi 5, e 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Al riguardo, sono state stanziate – per l’anno 2020 – risorse pari a 21.915.742,00 euro.
In particolare, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all’art. 13, co. 1 e 1-bis della L. n. 68/1999, sono trasferite all'INPS:
Il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, disciplinato dalla L. n. 68/1999 e istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede determinati incentivi in favore delle aziende per l’assunzione di lavoratori disabili.
In particolare, al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, l’art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto, a favore dei datori di lavoro, un nuovo incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, misura e durata dell’incentivo
In merito alla misura e durata dell’incentivo, esse variano in base alle caratteristiche del disabile da assumere e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Nello specifico, è previsto un incentivo pari al:
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