Fondo nuove competenze. Faq su termine delle attività formative

Pubblicato il 05 gennaio 2021

Il 23 dicembre 2020 l’Anpal ha aggiornato una Faq in materia di Fondo nuove competenze, riguardante la sezione progetto formativo e soggetti erogatori (Faq n. 16).

Fondo nuove competenze. Accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Si tratta di uno strumento - introdotto dall’articolo 88 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) come modificato dal Decreto Agosto (Dl n. 104/2020) - che permette alle imprese di realizzare specifiche intese per rimodulare l’orario di lavoro dei dipendenti a causa di mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda. Le ore di lavoro rimodulate sono destinate a percorsi di formazione.

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Ne sono interessati tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Fondo nuove competenze. Termine per le attività formative

La normativa prevede che le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di Anpal; il termine passa a 120 giorni quando la domanda viene presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

In merito viene precisato, con Faq n. 16 diffusa il 23 dicembre 2020, che i 120 giorni sono applicabili da tutte le imprese che utilizzino i suddetti Fondi per il finanziamento delle attività formative, sia se si tratta di istanze singole che cumulative.

Le attività formative possono avere inizio anche nel 2021, a condizione che si concludano entro 90 (o 120) giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'Anpal e gli accordi di rimodulazione siano stati sottoscritti entro il 31/12/2020.

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