Con nota del 19 ottobre 2022 l'ANPAL fornisce nuovi chiarimenti alle aziende sul Fondo nuove competenze, con particolare riguardo alle modalità di calcolo e di verifica del costo del lavoro nonché sulle modalità di rendicontazione.
Le 16 FAQ sono rese disponibili a seguito della pubblicazione del decreto del Commissario straordinario n. 275 del 23 settembre 2022 che ha modificato, in corso d'opera, i criteri di calcolo del costo del lavoro ai fini dell'intervento del Fondo Nuove Competenze.
Ma, prima di approfondire i contenuti delle nuove FAQ, facciamo brevemente il punto sulle disposizioni del decreto n. 275/2022 per un inquadramento generale della questione.
In attesa che vengano pubblicate e diventino operative le nuove disposizioni per l'erogazione dei contributi del Fondo Nuove Competenze per il 2022 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 settembre 2022), l'ANPAL, con il decreto del Commissario straordinario n. 275 del 23 settembre 2022, ha uniformato le regole da osservare nella quantificazione del costo effettivo del personale in formazione per le istanze di rimborso già presentate sulla base dell'Avviso del 4 novembre 2020.
Viene, inoltre, introdotto l'obbligo per i predetti datori di lavoro di compilare, sul sistema informativo per la gestione del Fondo Nuove Competenze, una dichiarazione del costo del lavoro rendicontato, da calcolare al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili ai lavoratori in formazione nel mese di approvazione dell’istanza. Tale dichiarazione deve essere resa secondo il modello allegato al decreto n. 275/2022.
I datori di lavoro che hanno avanzato richiesta di saldo possono, se necessario, adeguare i relativi allegati e chiedere di poter ripresentare la stessa.
NOVITÀ: Regole di calcolo del costo del personale in formazione a) la retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS, riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (nota EGESIF_14-0017); b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, delle ore destinate alla formazione, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a). |
Fatta questa breve premessa, concentriamo l'attenzione sui chiarimenti forniti dall'ANPAL lo scorso 19 ottobre.
Le FAQ sono 16. Se ne riassume il contenuto.
Non rilevano, ai fini del calcolo del costo orario per i lavoratori coinvolti nei percorsi di formazione, le modifiche contrattuali successive all’approvazione dell’istanza. Più nel dettaglio, l'ANPAL chiarisce che:
rileva il mese di approvazione dell’istanza.
Il contributo del Fondo non spetta per i lavoratori rendicontati non attivi in azienda alla data di approvazione dell’istanza.
Il costo orario, retributivo e contributivo, da calcolarsi come indicato nel Decreto 275/2022 e Allegato tecnico, deve basarsi su un tempo lavorativo annuo standard di 1.720 ore anche se l’azienda ha un divisore diverso.
ATTENZIONE: I costi di ciascun lavoratore, rendicontati dall’azienda nell'allegato 4bis, sono verificati da ANPAL consultando le banche dati dell’INPS. In caso di discordanze sarà finanziato l’importo minore, verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva.
Si rappresenta, poi, l'ipotesi del datore di lavoro che ha presentato la richiesta di saldo prima della pubblicazione del Decreto n. 275/2022.
Se il costo del lavoro calcolato in base alle nuove regole dovesse risultare maggiore di quello rendicontato, le aziende possono ripresentare la richiesta di saldo con il nuovo allegato 4bis. In particolare, dovranno:
1) prima di compilare la dichiarazione, chiedere via Pec all’indirizzo integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it la riapertura dell’apposita funzionalità per ripresentare la richiesta di saldo;
2) ricevuta una email all’indirizzo comunicato in piattaforma, potranno sostituire l’allegato 4bis con quello aggiornato con gli importi corretti (è possibile inserire un’unica riga con il totale del contributo richiesto);
3) terminato l’inserimento, si dovrà cliccare su “ripresenta saldo” per la trasmissione della richiesta ad ANPAL.
Il contributo massimo riconoscibile non potrà mai essere superiore all’importo ammesso a finanziamento.
Se il datore di lavoro ha restituito la quota di acconto non utilizzato ma, nel riconteggio, viene rilevato un importo maggiore di quello rendicontato, la differenza è riconosciuta in esito alla verifica del saldo, sempre nel limite dell’importo ammesso a finanziamento.
Diversa è invece l'ipotesi del datore di lavoro che deve ancora presentare il saldo.
Se, applicando le nuove regole di calcolo, si determina un costo del lavoro maggiore di quello ammesso, il datore di lavoro dovrà:
1) compilare la dichiarazione e la richiesta di saldo con i dati quantitativi allegando i documenti richiesti;
2) cliccare il tasto “presenta saldo”.
Con riferimento alle ore di lavoro dedicate alla formazione e ammissibili a finanziamento, l'ANPAL chiarisce che non è possibile:
Il Fondo Nuove Competenze rimborsa l’effettivo tempo dedicato alla formazione.
ESEMPIO: Se i moduli formativi sono di 45 minuti, vengono rimborsati 45 minuti del costo orario. Se il modulo formativo erogato in FAD Asincrona è di 1 ora, il Fondo Nuove Competenze rimborsa 1 ora del costo orario.
Si ricorda infine che è obbligatorio compilare la dichiarazione per la valutazione delle richieste di saldo anche per le aziende che hanno presentato il saldo prima del 6 ottobre 2022.
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