Se il notaio, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, omette di curare la relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio, dovrà rispondere del danno patito dai proprietari dei beni conferiti nel fondo in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori.
A nulla rileva, in detto contesto, che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto.
Quest’ultima, infatti, non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la citata annotazione, e ciò nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 5889 depositata il 24 marzo 2016.
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