Fondo nazionale efficienza energetica. Il decreto in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 09 marzo 2018

Sulla “Gazzetta ufficiale” n. 54 del 6 marzo 2018, è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017, che indica le modalità di funzionamento del Fondo Nazionale per l'efficienza energetica, istituito presso il MiSE dall'articolo 15, comma 1, del Dlgs n. 102/2014.

Il decreto che, come si legge all’articolo 1, è finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi, regola anche l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

Dotazione finanziaria

Per l’avvio della fase operativa del Fondo, il Mise ha già reso disponibili 150 milioni di euro, a cui si andranno ad aggiungere ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Con i primi 150 milioni di euro si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.

Il Fondo, inoltre, sarà alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.

Due sezioni

Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:

La sezione garanzie prevede anche una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% delle risorse stanziate per la concessione di finanziamenti è riservata alla PA.

Funzione del Fondo

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare:

Agevolazioni cumulabili

Le agevolazioni concesse alle imprese dal Fondo Nazionale per l’efficienza energetica possono cumularsi con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis, laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa della UE in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla PA, esse sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.

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