Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MiSE, di concerto con il MEF, che fissa I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 37, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Proprio il Decreto Sostegni ha previsto la nascita di un Fondo per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria. Grazie anche al rifinanziamento del successivo decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), il Fondo vale ora 400 milioni e punta a proteggere le grandi imprese: quelle con almeno 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato.
Il soggetto gestore del Fondo grandi imprese in crisi è Invitalia.
Il decreto del 5 luglio 2021, fissa le indicazioni operative, in attesa di un altro provvedimento che dovrà fissare la data per l’inoltro delle istanze.
Possono beneficiare del fondo le imprese con sede operativa o legale in Italia che, al momento della domanda, siano in temporanea difficoltà legata all’emergenza sanitaria, ma abbiano prospettive di ripresa e che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
Sono ammesse, tra queste, anche le imprese in amministrazione straordinaria; mentre restano escluse solo alcune categorie, come il settore bancario o finanziario.
Il Fondo opera concedendo prestiti agevolati, legati a piani di rilancio, che dovranno essere presentati insieme alla domanda. Al loro interno andranno descritte le azioni programmate “per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività”. L’azienda si impegna a trasmettere ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione del piano. La mancata attuazione può portare alla revoca dei fondi.
I suddetti finanziamenti, concessi nei limiti del quadro temporaneo, sono regolati alle seguenti condizioni:
a) hanno durata massima di cinque anni;
b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e ntegrazioni al quadro temporaneo;
c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria non superiore, alternativamente: al 25% del fatturato 2019 o al doppio della spesa salariale annua del 2019.
L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'importo di trenta milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all'intero gruppo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".