Pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico il Dm 9 luglio 2020, Fondo di garanzia per le PMI. Approvazione integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale.
Il provvedimento, integrando le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, approva le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all’art. 56, comma 11, del Decreto “Cura Italia", adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 14 aprile 2020. Tali Modalità operative si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato relativo al decreto in GU.
Si ricorda brevemente che, al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19, gli articoli 49 e 56 del Dl n. 18/2020 hanno introdotto misure speciali, in deroga alla vigente normativa, per il rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le Pmi. Scopo principale di queste nuove misure è quello di “alleggerire” i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.
Tra le novità previste dal Dl n. 18/2020 a favore delle piccole e medie imprese vi è quella che prevede l’estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria.
È disposto, infatti, che la durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le Pmi che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria).
I finanziamenti per i quali è concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro.
La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.
Il Ministero definisce ora le Modalità Operative di intervento della suddetta sezione speciale.
Le Modalità Operative definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, oltre che le procedure per la sua gestione ed escussione.
E’ specificato che il Fondo può concedere la garanzia di cui alle suddette Modalità Operative fino all’esaurimento delle risorse della sezione speciale definite nel Decreto Cura Italia.
Vengono indicati, poi, i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari finali per essere ammessi alla garanzia del Fondo.
Si tratta di coloro che:
Inoltre, tali soggetti beneficiari finali non devono risultare tra le imprese in difficoltà o essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati.
La garanzia è concessa ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020. Pertanto, la garanzia è considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo che abbiano beneficiato di una delle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Dl n. 18/2020.
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