Scade il 31 marzo 2025 il termine per la dichiarazione dei dati occupazionali per il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende che, nel corso dell’anno 2024, abbiano raggiunto il limite occupazionale di 50 addetti.
A ricordarlo è stato l'INPS con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, con la quale l'Istituto è tornato a fornire chiarimenti in merito agli obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria INPS, con particolare attenzione alle aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Istituito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il Fondo di Tesoreria INPS ha come scopo la gestione delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturate dai lavoratori dipendenti del settore privato in imprese con almeno 50 addetti, che non abbiano optato per la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare.
L’obbligo di versamento al Fondo è regolato, per le aziende di nuova costituzione, dalla circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007, integrata da numerosi successivi chiarimenti, tra cui il messaggio INPS n. 3025 del 7 agosto 2019, e, da ultimo, la circolare INPS n. 108/2024.
Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria decorre dal mese di inizio dell’attività, a condizione che alla fine dell’anno solare di inizio attività (cioè al 31 dicembre dello stesso anno) sia stata raggiunta una media di almeno 50 addetti.
Il calcolo della media annuale dei lavoratori in forza segue criteri ben precisi, dettagliati all’art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e richiamati nella circolare n. 70/2007. In particolare, vanno computati:
tutti i lavoratori subordinati (tempo determinato, apprendistato, intermittente, somministrati, ecc.);
i part-time proporzionalmente all’orario effettivo;
i lavoratori assenti (salvo siano stati sostituiti);
i soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi dal computo i lavoratori somministrati (che vanno conteggiati in capo all’impresa di somministrazione) e alcune categorie espressamente escluse indicate nel paragrafo 3 della circolare n. 70/2007.
Per ciascun lavoratore si dovrà:
considerare i mesi o frazioni di mesi di effettiva attività;
ricondurre i periodi a un numero convenzionale di 26 giornate per ogni mese intero (in caso di durata inferiore, proporzionare le giornate);
sommare tutte le giornate lavorative equivalenti e dividerle per 312 (26 giorni x 12 mesi), o per un numero proporzionalmente ridotto se l’attività è iniziata in corso d’anno.
Se al 31 dicembre dell’anno di inizio attività (nel caso in esame, il 2024) la media degli addetti è pari o superiore a 50, l’azienda è:
tenuta a versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate da gennaio (o dal mese di inizio attività) in poi;
obbligata a effettuare tali versamenti in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto del tasso di rivalutazione.
Il messaggio INPS n. 3025/2019 precisa che, una volta determinata la media di almeno 50 dipendenti al 31 dicembre dell’anno di inizio attività, l’obbligo contributivo si cristallizza, anche se successivamente il numero dei dipendenti scende sotto i 50 oppure supera i 50 ma in un anno successivo.
L’obbligo si considera quindi acquisito una sola volta al termine dell’anno di inizio attività.
Le aziende costituite nel corso del 2024 che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto o superato il limite dimensionale dei 50 dipendenti, devono trasmettere all’INPS, entro il 31 marzo 2025, la dichiarazione occupazionale utilizzando il modulo “SC34_TFR_Tesoreria” disponibile sul sito INPS nella sezione “Moduli”.
La scadenza del 31 marzo 2025 coinciden con il termine per la trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2025.
La presentazione della dichiarazione è obbligatoria per formalizzare la soglia raggiunta ed evitare contestazioni o omissioni contributive.
Una volta validata la dichiarazione, l’INPS attribuisce alla posizione aziendale il Codice di Autorizzazione “1R”, che indica la sussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.
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