Nasce il codice di autorizzazione “1R” per le aziende agricole che presentano una forza aziendale di almeno 50 dipendenti, quindi tenute a versare il contributo al Fondo di Tesoreria INPS. Di conseguenza, a decorrere dal periodo di trasmissione dei flussi DMAG relativi al secondo trimestre 2019, ove le aziende sprovviste del predetto codice effettuino la trasmissione di dichiarazioni di manodopera contenenti codici “Tipo Retribuzione” attinenti la gestione del Fondo, il flusso sarà scartato. In tal caso, l’azienda sarà invitata dall’INPS a ripresentare un nuovo flusso corretto, con l’indicazione del C.A. “1R”.
A chiarirlo è l’INPS, con il messaggio n. 1210 del 26 marzo 2019. Nel documento di prassi è stato altresì chiarito che – sempre a decorrere dal secondo trimestre 2019 - non assumerà più alcuna rilevanza la dichiarazione di responsabilità “azienda con almeno 50 dipendenti”, resa dal datore di lavoro, presente nel flusso DMAG.
Le aziende che presentano una forza aziendale di almeno 50 dipendenti sono obbligate a versare al predetto Fondo di Tesoreria INPS una quota del TFR (articolo 2120 c.c.) maturata da ciascun dipendente del settore privato dal 1° gennaio 2007, non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Il requisito dimensionale, oltre alla natura giuridica privata del datore di lavoro, è un presupposto essenziale per la sussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria. Conseguentemente, le aziende che non soddisfano tale requisito sono esonerate dal versamento di tale contributo.
Al fine di agevolare le aziende e/o i loro intermediari, l’informazione dell’attribuzione del C.A. “1R” sarà visualizzabile nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, all’interno della sezione “DATI AZIENDA”.
Nel caso in cui, invece, anche in assenza del requisito minimo dimensionale relativo alla forza aziendale, l’INPS ritenesse comunque che l’azienda sia assoggettata all’obbligo di versamento per singoli lavoratori assunti da altro datore di lavoro in continuità di rapporto di lavoro, per effetto di operazioni societarie o cessione di contratto, sarà attribuito il C.A. di nuova istituzione “2R”.
Tale codice di autorizzazione consente al datore di lavoro l’esposizione di codici “Tipo Retribuzione” afferenti il Fondo di Tesoreria solo ed esclusivamente per i descritti lavoratori.
Laddove il datore di lavoro a cui è stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, visualizzabile mediante la consultazione del fascicolo, ritenesse di non essere tenuto all’obbligo di versamento, può chiedere l’eliminazione del predetto C.A , che avverrà a seguito di apposita valutazione da parte della Struttura territoriale competente.
Qualora l’azienda alla quale non sia stato attribuito d’ufficio il C.A. “1R”, ritenesse di essere tenuta all’obbligo di versamento al Fondo, potrà comunicarlo all’Istituto Previdenziale attraverso l’apposita procedura telematica.
La comunicazione, in particolare, dovrà essere effettuata per il tramite del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, selezionando “COMUNICAZIONI BIDIREZIONALI” > “Invio Comunicazioni”.
Dal menù a tendina “Modello Comunicazione” occorre selezionare una delle seguenti richieste:
In entrambi i casi andrà compilato il campo “DICHIARA” in cui dovrà essere specificato, per l’autorizzazione al C.A. “1R”, l’anno dal quale l’azienda è tenuta all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria e, per l’autorizzazione al CA “2R”, anche il codice fiscale dei lavoratori per cui si richiede l’autorizzazione al Fondo. L’operazione si conclude con l’invio della comunicazione.
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