Il Fondo di tesoreria INPS, originariamente introdotto dall’art. 1, co. 755 e 756, della L. n. 296/2006, prevede - in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti - l’obbligo di versamento al predetto fondo delle quote di TFR maturate dai propri dipendenti.
Per avviare i controlli automatici che indichino il rispetto degli obblighi contributivi, l’INPS ha assegnato a ciascuna di esse il codice autorizzativo “1R”. Tale codice, tra l’altro, è assegnato anche a tutte quelle aziende che, pur non avendo il requisito dimensionale, nelle denunce Uniemens hanno dichiarato e versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Quindi, nel corso del tempo si sono venuti a creare due tipologie di aziende: quelle in possesso della regolarità contributiva e quelle irregolari. Per le prime, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge. Diversamente, le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell’attestazione di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al Fondo di Tesoreria.
Ora, al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso. Con il messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019, l’INPS ha stabilito criteri in base ai quali bisogna rimborsare le somme indebite.
Innanzitutto, l’INPS ha il compito di verificare se le matricole con codice di autorizzazione “1R” comprendano dipendenti assunti a seguito di passaggio senza soluzione di continuità del rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 2112 e 1406 cod. civ. (codice tipo assunzione “2T”), già dipendenti di aziende con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.
Accertata la corretta attribuzione del codice autorizzativo “1R”, sarà necessario verificare che il versamento delle quote TFR al Fondo di Tesoreria sia stato effettuato esclusivamente per i dipendenti aventi diritto.
Completate le verifiche preliminari, l’INPS procederà all’eventuale revoca del codice autorizzativo “1R” e, al fine di determinare la sussistenza del prescritto requisito della regolarità contributiva, che definisce la differente modalità di gestione della contribuzione versata al Fondo, attiveranno la procedura “Durc on line”.
Dall’esito della verifica, dipenderà quindi l’attività conseguente.
Per le aziende in possesso del codice autorizzativo “1R”, che abbiano esposto le quote di TFR al Fondo di Tesoreria anche per lavoratori diversi dai “dipendenti 2T Tesoreria” e per le quali sia stata verificata la regolarità contributiva mediante la procedura “Durc on line”, l’INPS assegnerà il codice autorizzativo “7W”, avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Quindi, l’azienda dovrà procedere in maniera differente in relazione alle due diverse tipologie di lavoratori di seguito individuate:
Infine, laddove l’azienda risulti non in regola con gli adempimenti contributivi, e abbia esposto le quote di TFR al Fondo di Tesoreria anche per lavoratori diversi dai “dipendenti 2T Tesoreria”, le quote di TFR accantonate dovranno essere restituite all’azienda secondo le consuete regole del rimborso.
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