Si approssima una importante scadenza per i datori di lavoro obbligati al versamento, al Fondo di Tesoreria INPS, del contributo pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore del settore privato. Scade, infatti, il 31 marzo 2023 il termine entro cui rilasciare la dichiarazione attestante la media annuale dei lavoratori in forza per le aziende private che si sono costituite nel 2022 e che, al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto il limite dimensionale dei 50 addetti.
L'adempimento è stato ricordato dall'INPS con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, contenente le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Come va calcolato il limite dimensionale dei 50 addetti? Come presentare la dichiarazione?
I datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, con esclusione dei datori di lavoro domestico, sono obbligati al versamento di un contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, cd. Fondo di Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Il contributo è pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità indicate dall'INPS con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e dalle successive istruzioni fornite dall'Istituto.
L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto, con le esclusioni di cui alla citata circolare n. 70 del 2007.
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto da un’azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra non assoggettata, quest’ultima deve effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni.
NOTA BENE: L’accantonamento datoriale ha natura di contribuzione previdenziale ed è pertanto equiparato alla contribuzione obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro ai fini dell’accertamento e della riscossione.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria scattano a condizione che, alla fine dell’anno solare di inizio attività, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre, la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti.
Le aziende costituitesi durante l’anno e che raggiungono il limite dei 50 addetti entro il 31 dicembre dello stesso anno:
1) sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività. Tale versamento va effettuato in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento;
3) devono trasmettere una apposita dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo (termine di trasmissione della denuncia UniEmens di febbraio).
Ai fini della determinazione del requisito dimensionale per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, la forza aziendale va calcolata prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Ai fini del calcolo del limite dimensionale va considerato come una unità ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.).
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) sono computati in proporzione all'orario di lavoro, sommando per ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all'orario svolto dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quella normale (articolo 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61).
Il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
Sono computati nel limite dimensionale anche i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Per calcolare la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività, per ciascun lavoratore si dovrà operare nel seguente modo: 1) prendere in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività del lavoratore, con esclusione dei periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati; 2) ricondurre il periodo di attività al numero di giornate fissato convenzionalmente dall'INPS in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese (ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese); 3) calcolare la sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori e dividerla per 312 (26 x12) (ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività in corso di anno). |
ATTENZIONE: Una volta determinata, secondo i criteri sopra descritti, la media annua utile, la stessa si cristallizza ed eventuali modifiche in relazione al numero degli addetti intervenute successivamente non incidono, modificandolo, sull’obbligo di versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50 sia in caso di raggiungimento di un numero di addetti pari o superiore a 50 (messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019).
NOTA BENE: È bene far presente che, anche se sussistenti i requisiti dimensionali sopra indicati, vanno escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria tutte le categorie di lavoratori elencate al paragrafo 3 della circolare n. 70/2007.
I datori di lavoro di aziende costituitesi durante il 2022 e con almeno 50 addetti, calcolati nel modo prima indicato, al 31 dicembre 2022 sono tenuti a rilasciare all'INPS un'apposita dichiarazione attestante la media annuale dei lavoratori in forza.
La dichiarazione va rilasciata entro il 31 marzo 2023, termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023.
La dichiarazione va resa con il modulo "SC34_TFR_Tesoreria", disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it).
L'INPS attribuisce a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria lo specifico codice di autorizzazione (C.A.) “1R”.
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