Fondo di sostegno al venture capital, nuove modalità di investimento del MiSE

Pubblicato il 30 agosto 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2022 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 22 luglio, che contiene le modifiche al precedente decreto 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalità di investimento del MiSE mediante il Fondo di sostegno al venture capital.

Tra le varie modifiche, da segnalare quella del comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto del 2019, per cui, ora, è stabilito che il Ministero attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera investendo in uno o più Fondi per il venture capital o in uno o più Fondi per il venture debt, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital o in Fondi per il venture debt, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

E’ stato, inoltre, inserito il comma 1-bis che prevede che per le suddette finalità gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti dal Ministero possono operare anche investendo in Fondi per il venture capital istituiti o gestiti da gestori autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque da società residenti in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggette a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati.

Il decreto del 22 luglio 2022 stabilisce anche che i Fondi per il venture debt effettuano interventi di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase:

- di sperimentazione (seed financing),

- di costituzione (start-up financing),

- di avvio dell'attività (early-stage financing),

- di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing).

Gli investimenti da parte dei Fondi per il venture capital e gli interventi di debito da parte dei Fondi per il venture debt propedeutici ad una futura quotazione (fase di pre-ipo) si intendono effettuati a favore di PMI non quotate.

Inoltre, i Fondi per il venture capital possono acquisire strumenti  finanziari di equity o quasi equity emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili qualora tali acquisizioni siano strumentali al fine di razionalizzare la compagine societaria delle stesse in occasione di operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari di equity o quasi equity di nuova emissione.

I Fondi per il venture capital e i Fondi per il venture debt rispettivamente investono nel capitale di rischio, o effettuano interventi di debito, a favore di PMI e di imprese ammissibili aventi le caratteristiche richieste e aventi sede operativa in Italia ovvero programmi di sviluppo in Italia, assicurando che le risorse del fondo di sostegno al venture capital siano impiegate dalle PMI e dalle imprese ammissibili in Italia e che la proprietà intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia.

Infine, è stabilito che i suddetti Fondi per il venture capital e per il venture debt possono effettuare interventi in favore di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro che sono state costituite, da non più di cinque anni, tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione oppure che sono state costituite, entro il predetto termine, con l'investimento di una grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building.

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