Fondo di solidarietà imprese assicuratrici e società di assistenza
Pubblicato il 11 marzo 2015
Il comma 42, art. 3, Legge n.
92/2012, dispone che i
Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'art. 2, c. 28, Legge n.
662/1996, debbano
adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti non regolamentari del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, la cui adozione determina l’abrogazione dei decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato il 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA - recepito con decreto interministeriale n. 78459 del
17 gennaio 2014 - in attuazione delle disposizioni di legge suddette, è stato convenuto di
adeguare il “
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici” alle disposizioni di cui all’articolo 3, Legge n. 92/2012, e di
estenderlo alle
imprese di assistenza e alle aziende di servizi funzionali alle stesse.
Stante quanto sopra, l’INPS, con
circolare n. 56 del 10 marzo 2015, è intervenuta per illustrare:
- le
caratteristiche del Fondo di solidarietà;
- gli
interventi;
- le modalità di
finanziamento delle prestazioni.
Con riferimento a quest’ultimo punto, specifici chiarimenti sono forniti dall’Istituto in merito alla
codifica delle aziende nonché alla modalità di
compilazione del flusso Uniemens per quanto concerne il
contributo ordinario e la
contribuzione correlata all’assegno straordinario.
L’INPS si è, tuttavia, riservato di:
- dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario, ai fini del versamento del contributo addizionale;
- fornire, con separata circolare, istruzioni relative alle prestazioni ordinarie relative al finanziamento di: programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari; specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, e al versamento della contribuzione correlata.